Decreto del Presidente della
Repubblica Il luglio 1981 n. 735, concernente l'approvazione
del nuovo Statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo
d'Italia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO il r. decreto-legge 9 dicembre
1926, n. 2352, convertito nella legge 12 febbraio 1928, n.
261, sulla costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in
congedo d'Italia (U.N.U.C.I.); VISTA la legge 24 dicembre
1928, n. 3242, sul riordinamento dell'U.N.U.C.I; VISTO il
r. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, convertito nella
legge 17 dicembre 1934, n. 2137, concernente modificazioni
alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242; VISTO l'articolo 5
del r. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che ha sottoposto
l'U.N.U.C.I. alla vigilanza dei Ministero della guerra;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23
settembre 1949, n. 820, coi quale è stato approvato il vigente
statuto dell'U.N.U.C.I.; VISTO il decreto del Presidente
della Repubblica 9 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 24 aprile successivo, concernente
"Dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura di cui
al sesto comma dell'articolo 113 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'Unione nazionale
ufficiali in congedo d'Italia"; VISTO il nuovo statuto
deliberato dal Consiglio nazionale dell'U.N.U.C.I. nella
riunione del 23 giugno 1979; CONSIDERATO che il predetto
nuovo statuto risulta ispirato all'esperienza acquisita
dall'U.N.U.C.I. nell'arco dell'ultimo trentennio e adeguato
alla mutata realtà sociale; UDITO il parere del Consiglio
di Stato; sulla proposta del Ministro della Difesa;
DECRETA: E' approvato l'unito nuovo statuto
dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia composto
di 41 articoli, visto e sottoscritto, d'ordine del Presidente
della Repubblica, dal Ministro della Difesa. Il presente
decreto, riunito dei sigillo dello Stato, sarà inserito nella
raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Roma, 1 luglio 1981 PERTINI LAGORIO
Disposizioni generali
Art. 1
L'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia
(U.N.U.C.I.), con sede centrale in Roma, è l'associazione
degli ufficiali che hanno appartenuto, con qualsiasi grado,
alle Forze Armate e ai Corpi Armati dello Stato Italiano e che
intendono mantenersi uniti per meglio servire lo Stato in ogni
tempo nonché per concorrere agli scopi che esso persegue nel
campo della loro preparazione professionale.
Art. 2
L 'U.N.U.C.I., ispirandosi alle tradizioni militari
italiane, provvede in special modo: a) a tutelare il
prestigio degli ufficiali in congedo, a mantenere alto il
morale e vivo l'attaccamento alle Forze Armate e al Corpi di
appartenenza; b) ad aggiornare la preparazione
professionale degli iscritti, curandone la cultura,
l'addestramento e l'attività fisica e sportiva; c) a
rendere sempre più saldi i vincoli fra gli ufficiali in
congedo e quelli in servizio di tutte le Forze Armate e dei
Corpi Armati dello Stato; d) a rappresentare ai competenti
organi gli interessi degli !scritti; e) a concorrere a
richieste di collaborazione in materia di rappresentanza
militare degli ufficiali delle categorie in congedo nel quadro
della legge 11 . luglio 1978, n. 382.
Art. 3
L'U.N.U.C.I. è apolitica ed accoglie gli ufficiali in
congedo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei
Corpi Armati dello Stato, della Croce Rossa Italiana e del
Sovrano Militare Ordine di Malta, di qualsiasi grado e in
qualsiasi posizione, nonché i cappellani militari appartenenti
al ruolo ausiliario ed a quello della riserva.
Art. 4
L'U.N.U.C.I. provvede allo svolgimento
delle attività istituzionali con: a) il contributo di cui
all'articolo 3, lettera a), del r. decreto-legge 9 dicembre
1926, n. 2352 b) l'importo delle tessere di riconoscimento
e delle relative quote annuali di convalidazione; c) il
reddito del proprio patrimonio; d) le quote volontarie che
gli iscritti desiderino versare per l'incremento delle
attività istituzionali dell'U.N.U.C.I.; e) le entrate
straordinarie di qualsiasi genere; f) i lasciti, le
elargizioni e le donazioni di enti ed. i privati.
Iscrizione all'U.N.U.C.I.
Art. 5
L'iscrizione all'U.N.U.C.I. degli ufficiali in congedo è
volontaria e: a) gratuita, per gli ufficiali che cessano dal
servizio permanente e per quelli di complemento al termine del
servizio di prima nomina o di trattenimento. La consegna
della relativa tessera, valida solo per l'anno solare cui si
riferisce, è effettuata per il tramite dei reparti militari
che hanno in forza gli ufficiali all'atto del congelamento,
b) a pagamento, dal primo gennaio dell'anno successivo a
quello dell'iscrizione gratuita, per gli ufficiali che la
rinnovano e per quelli che, dopo un'interruzione, ripristinano
l'iscrizione, mediante il versamento della quota annuale di
convalidazione della tessera, presso la sezione U.N.U.C.I. di
appartenenza. Agli ufficiali in congedo, decorati
dell'Ordine Militare d'Italia o della medaglia d'oro al V.M.,
oppure grandi invalidi di guerra, ovvero agli iscritti che si
rendono benemeriti dell'Ente può essere concessa la tessera
U.N.U.C.I. ad honorem. le relative proposte di concessione,
motivate e presentate dal Presidente Nazionale o dai Delegati
Regionali, devono essere sottoposte all'approvazione del
Consiglio Nazionale.
Art. 6
L'iscrizione all'U.N.U.C.I. comporta l'osservanza devo
Statuto, non- ché delle norme regolamentari e delle
deliberazioni del Consiglio Nazionale. la tessera
U.N.U.C.I. è equipollente alla carta di identìt2i sotto le
condizioni di cui all'art. 293 - 20 comma - dei regolamenti
approvati con r. decreto 6 maggio 1940, n. 635, e, pertanto,
costituisce documento di riconoscimento valido nel territorio
nazionale.
Art. 7
L'iscritto che commetta azioni riprovevoli in contrasto
con le finalità dell'U.N.U.C.I. può, con deliberazione del
Collegio Nazionale dei Probiviri, al quale il Presidente
Nazionale devolve il caso, essere ammonito o sospeso e, in
casi di particolare gravità, espulso dall'Unione.
Art. 8
L'iscritto che incorra nella perdita del grado cessa di
appartenere all'U.N.U.C.I.; quello che incorre nella
sospensione dalle funzioni del grado è sospeso
dall'appartenenza all'U.N.U.C.I. La Presidenza nazionale
U.N.U.C.I. è tenuta a segnalare al Ministero della Difesa gli
iscritti sottoposti a procedimento disciplinare o penale per
motivi che possono ledere la loro onorabilità.
Organizzazione
Art. 9
L'U.N.U.C.I. esplica le sue funzioni per mezzo di organi
centrali e periferici. Sono organi centrali: a) il
Presidente Nazionale; b) l'Ufficio di Presidenza, c)
il Consiglio Nazionale, d) il Collegio Nazionale dei
Probiviri; e) il Comitato Centrale di Amministrazione
f) il Collegio dei Sindaci; 93 il Segretario Generale;
g) il Direttore dei Servizi Amministrativi.
Sono organi periferici: a) la Sezione e il Nucleo; b)
il Delegato Regionale.
Organi centrali
Art. 10
Il Presidente Nazionale rappresenta l'U.N.U.C.I. a tutti
gli effetti morali e giuridici, ne anima, dirige e controlla
le attività. E' nominato con decreto del Ministro della
Difesa ed è scelto fra gli ufficiali in congedo dell'Esercito
della Marina e dell'Aeronautica iscritti all'U.N.U.C.I. che,
per prestigio morale, intellettuale e culturale, godono di
generale estimazione.
Il Presidente Nazionale: - convoca e presiede
]'Ufficio di Presidenza, il Comitato Centrale di
Amministrazione e il Consiglio Nazionale; - designa al
Ministro della Difesa, per la nomina, tre Vice Presidenti
secondo le norme dell'art. 11; - nomina il Segretario
Generale e il Direttore dei Servizi Amministrativi, - cura
l'attuazione delle delibere adottate dal Consiglio Nazionale e
dal Comitato Centrale di Amministrazione in materia di
gestione amminístrativo-contabile; nei casi d'urgenza ha
facoltà di adottare provvedimenti di competenza del Comitato
Centrale di Amministrazione, con eccezione di quelli in
materia di predisposizione dei bilanci e regolamentare,
sottoponendo i provvedimenti medesimi a ratifica della stesso
Comitato Centrale di Amministrazione nell'adunanza successiva;
- ha facoltà di delegare ai Vice Presidenti lo svolgimento
di sue attribuzioni; - propone al Consiglio Nazionale la
nomina dei membri del Collegio Nazionale dei Probiviri; -
propone al Consiglio Nazionale la nomina, quali Consiglieri
Onorari, di persone estranee all'U.N.U.C.I. che abbiano
acquisito benemerenze verso di essa: - nomina commissioni
per lo studio di speciali argomenti; - esercita le altre
funzioni demandategli dal presente Statuto; - dura in
carica cinque anni e può essere confermato; - deve risiedere
in Roma o fissarvi la sua residenza entro trenta giorni
dall'assunzione della carica. In caso di assenza o di
impedimento, il Presidente Nazionale viene sostituito, con le
stesse attribuzioni e facoltà, dal Vice Presi- dente più
elevato in grado o più anziano.
Art. 11 I Vice
Presidenti sono scelti fra gli ufficiali iscritti
all'U.N.U.C.I. appartenenti rispettivamente all'Esercito, alla
Marina e all'Aeronautica, dovendo essere rappresentate
nell'Ufficio di Presidenza le tre Forze Armate. I Vice
Presidenti durano in carica cinque anni e possono essere
confermati; devono risiedere in Roma o fissarvi la loro
residenza entro trenta giorni dalla nomina. Esercitano le
attribuzioni loro delegate dal Presidente Nazionale e.
assolvono funzioni di collegamento con le rispettive Forze
Armate ai fini culturali e addestrativi affidati
all'U.N.U.C.I..
Art. 12
L'Ufficio di Presidenza: a) è composto dal Presidente
Nazionale, dai Vice Presidenti e dal Segretario Generale;
b) coadiuva il Presidente Nazionale nell’esplicazione del
suo mandato; c) funziona da Comitato Esecutivo per le
attribuzioni che ad esso, vengono delegate dal Consiglio
Nazionale o dal Comitato Centrale di Amministrazione ed è
organo esecutivo dei deliberati degli organi stessi; d) si
raduna collegialmente su convocazione del Presidente Nazionale
o su richiesta di almeno due membri. le sue decisioni sono
prese a maggioranza di voti, in caso di parità, prevale il
voto del Presidente. Se trattasi di questioni giuridico-
amministrativo, possono essere sentiti il Direttore di Servizi
Amministrativi, i Capi Servizio e i Presidenti di eventuali
Commissioni.
Art. 13
Il Segretario Generale coadiuva il Presidente Nazionale
nell'esplicazione della qua attività per la coordinazione
degli Uffici della Presidenza e sovrintende all'impiego del
personale della sede centrale. Può essere autorizzato a
firmare la corrispondenza di ordinaria amministrazione.
Art. 14
Il Direttore dei Servizi Amministrativi coadiuva il
Presidente Nazionale nella gestione amministrativo-contabile
dell'Unione.
Art. 15
Il Consiglio Nazionale è il massimo organo deliberante
dell'U.N.U.C.I. ed è composto dal Presidente Nazionale, dal
tre Vice Presidenti e dai Delegati Regionali. Esso si
riunisce a Roma, presso la sede centrale, almeno due volte
l'anno o quando il Presidente Nazionale ritenga opportuno
convocarlo o su richiesta di un terzo dei suoi membri. La
convocazione del Consiglio Nazionale, indicante l'ordine del
giorno, dovrà essere spedita agli interessati almeno venti
giorni prima della data fissata per le riunioni. La
riunione è valida con l'intervento di almeno i due terzi dei
componenti il Consiglio. Alle adunanze del Consiglio
Nazionale assistono, senza diritto a voto, i Consiglieri
Onorari, i membri del Comitato Centrale di Amministrazione di
cui alle lettere b) e e) del successivo art. 17, i Sindaci, il
Segretario Generale e il Direttore dei Servizi Amministrativi.
Il Consiglio Nazionale: a) stabilisce l'indirizzo
generale delle attività dell'U.N.U.C.I.-, b) approva il
bilancio preventivo e il conto consuntivo; c) delibera sui
provvedimenti di carattere straordinario e su quelli che
comunque influiscono sull'indirizzo dell’U.N.U.C.I.; d)
propone eventuali modificazioni allo Statuto e delibera in
merito alle varianti al Regolamento interno, salvo le diverse
competenze previste da leggi e regolamenti; e) stabilisce
l'ammontare della quota di convalidazione annuale della
tessera di riconoscimento dell'U.N.U.C.I.: f) delibera la
nomina dei Consiglieri Onorari di cui al precedente art. lo;
9) delibera la nomina, su proposta del Presidente
Nazionale, dei membri dei Collegio Nazionale dei Probiviri.
Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono prese a
maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del Presidente
Nazionale. Le funzioni di Segretario del Consiglio
Nazionale sono svolte dal Segretario Generale o, in sua
assenza, da un ufficiale della Presidenza Nazionale designato
dal Presidente.
Art. 16
Il Collegio Nazionale dei Probiviri è
costituito da un presidente, due membri effettivi e due
supplenti iscritti all'U.N.U.C.I., appartenenti alle Forze
Armate e ai Corpi Armati dello Stato e residenti in Roma.
I componenti il Collegio vengono nominati dal Presidente
Nazionale, previa delibera del Consiglio Nazionale su proposta
dello stesso Presidente, e durano in carica cinque anni.
L'appartenenza al Collegio Nazionale dei Probiviri è
incompatibile con qualunque altra carica nell'Unione. Il
Collegio Nazionale dei Probiviri si riunisce su richiesta del
Presidente Nazionale per esprimere parere su questioni di
carattere disciplinare o su vertenza che possono insorgere tra
gli iscritti in quanto tali o tra questi e gli organi centrali
e periferici dell'U.N.U.C.I., indipendentemente da ogni altra
azione prevista e consentita agli interessati a norma delle
leggi e dei regolamenti vigenti.
Art. 17
Il Comitato Centrale di Amministrazione è costituito: a)
dal Presidente Nazionale e dai Vice Presidenti; b) da tre
membri nominati dal Presidente Nazionale, previo parere del
Consiglio Nazionale, tra gli iscritti particolarmente esperti
nelle discipline giuridico-amministrative: uno di detti membri
è scelto fra tre nominativi designati dai Delegati Regionali;
c) da due rappresentanti nominati rispettivamente dai
Ministeri della Difesa e del Tesoro. I membri di cui alle
precedenti lettere b) e c) durano in carica cinque anni e
possono essere confermati. Se nel corso del quinquennio
ciascuno dei componenti viene comunque a cessare dalla carica,
si provvede alla sua sostituzione. Il nuovo nominato resta in
carica per il tempo nel quale sarebbe rimasto il titolare
sostituito. Il Segretario Generale e il Direttore dei
Servizi Amministrativi assistono, quali consulenti, alle
sedute del Comitato Centrale. Il Comitato si riunisce
almeno quattro volte l'anno, quando il Presidente Nazionale
ritenga opportuno convocarlo o quando ne richiedono la
convocazione almeno quattro membri. L'adunanza è valida
quando è la maggioranza dei componenti il Comitato. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in. caso di
parità, prevale il voto del Presidente. Le funzioni di
segretario del Comitato sono affidate a un iscritto
all'U.N.U.C.I., designato dal Presidente.
Art. 18
Il Comitato Centrale di Amministrazione è l'organo di
ordinaria gestione dell'U.N.U.C.I.. In particolare, in
aderenza agli indirizzi gene- rai fissati dal Consiglio
Nazionale:
a) sovrintende all'andamento generale delI'U.N.U.C.I.;
h) predispone la formazione del bilancio preventivo e del
conto consuntivo dell'U.N.U.C.I.; e) propone al Consiglio
Nazionale l'ammontare della quota annuale di iscrizione di
convalidazione della tessera di riconoscimento; d)
delibera su tutti gli altri argomenti che il Presidente
ritiene di sottoporre al suo esame; e) decide sul
provvedimento di propria competenza adottati nei casi
d'urgenza dal Presidente Nazionale, ai sensi dell'art. 10;
f) assolve gli altri compiti conferitigli dal presente
Statuto.
Art. 19
Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi
e due supplenti nominati dal Ministro della Difesa. Un
membro effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro
del Tesoro. I membri durano in carica tre anni e possono
essere confermati. Procedono al controllo
amministrativo-contabile della gestione U.N.U.C.I. e al
termine di ogni esercizio finanziario presentano al Consiglio
Nazionale una relazione sul conto consuntivo dell'esercizio
scaduto. Organi periferici
Art. 20
Elemento fondamentale dell'organizzazione
periferica è la Sezione U.N.U.C.I. che si costituisce quando
il numero degli iscritti non è inferiore a cento. Se
concorrono particolari circostanze, il Presidente Nazionale,
su proposta <:lei Delegato Regionale, sentito il Comitato
Centrale di Amministrazione può costituire sezioni aventi un
numero inferiore di iscritti. Nei capoluoghi di provincia è
sempre costituita la Sezione U.N.U.C.I., qualunque sia il
numero degli iscritti. Il Presidente di sezione è eletto,
con le modalità stabilite dal Regolamento di cui al successivo
art. 40 degli iscritti alla sezione e ai Nuclei ad essa
collegati con scelta tra gli iscritti medesimi della Sezione e
dei Nuclei ed assume la rappresentanza della Sezione e dei
Nuclei a tutti gli effetti. la sua elezione deve essere
comunicata alla Presidenza Nazionale, dura in carica cinque
anni e può essere rieletto. In aderenza alle direttive
impartite dalla Presidenza Nazionale, pro- muove ed organizza
l'attività culturale, addestrativa e sportiva della Sezione ed
attua ogni altra iniziativa suggerita dalle particolari
situazioni locali, specialmente per quanto si riferisce alla
coesione degli iscritti. Il Presidente di Sezione designa
un Vice Presidente, da scegliersi fra gli iscritti, che la
sostituiscono in caso di impedimento o di assenza. Il
nominativo del Vice Presidente deve essere comunicato alla
Presidenza Nazionale. Quando l'impedimento o l'assenza del
Presidente si prolunghino oltre il 900 giorno, egli decade
dalla carica e si procede a nuova elezione.
Art. 21
Presso la Sezione è istituito un Consiglio di Sezione che,
in armonia con le norme di carattere generale che regolano
l'U.N.U.C.I., assiste il Presidente della Sezione
nell'esplicazione delle sue attività. Il Consiglio di
Sezione è composto dal Presidente della Sezione, che lo
presiede, dal Vice Presidente e da un numero di membri non
inferiore a cinque e non superiore a sette, scelti dal
Presidente di Sezione fra gli iscritti che, per la loro
particolare esperienza nelle discipline
giuridico-amministrative ovvero nei campo delle attività di
addestramento, sportive, culturali, ricreative, di
proselitismo, assicurino un costante ed efficace impegno in
favore degli associati i cui interessi debbono anche essere
rappresentati alla Presidenza Nazionale nel quadro delle
attività considerate nell'articolo 2 del presente Statuto.
I membri del Consiglio di Sezione durano in carica cinque
anni, ma possono cessare anticipatamente dalla carica per
decisione motivata dal Presidente della Sezione oppure a
domanda. Se nel corso del quinquennio ciascuno dei
componenti il Consiglio viene comunque a cessare dalla carica,
si !provvede alla sua sostituzione e in tal caso il sostituto
resta in carica per il tempo nel quale sarebbe rimasto il
Consigliere sostituito. Le deliberazioni del Consiglio di
Sezione vengono prese a maggioranza dei voti; in caso di
parità, prevale il voto del Presidente.
Art. 22
Qualora un Presidente di Sezione non si uniformi,
nonostante richiamo, alle norme del presento Statuto e alle
direttive del Presidente Nazionale, quest'ultimo ha facoltà di
sottoporre il caso all'Ufficio di Presidenza Nazionale per
l'eventuale sostituzione e la nomina, da parte del Presidente
Nazionale, di un Commissario Straordinario, da scegliersi fra
gli iscritti della Sezione. Commissario rimane in carica fino
all'insediamento dei nuovo Presidente, la cui elezione deve
avvenire entro sei mesi dall'avvenuta sostituzione del
predecessore. Se una Sezione non è in grado di funzionare,
l'Ufficio di Presidenza Nazionale ha facoltà di scioglierla e
di trasformarla in Nucleo, stabilendo nello stesso tempo la
Sezione della quale il Nucleo stesso e gli altri eventualmente
ad essa collegati dovranno far parte.
Art. 23
Quando il numero degli iscritti non raggiunge le cento
unità, ma supera le dieci, si costituisce il Nucleo
U.N.U.C.I., al quale è preposto un Capo Nucleo, nominato dal
Presidente della Sezione competente per territorio dal quale
dipende a tutti gli effetti. la nomina deve essere comunicata
al Delegato Regionale e alla Presidenza Nazionale.
Art. 24
L'ufficiale in congedo residente in località dove non
esistono Sezioni o Nuclei può inscriversi a una Sezione o a un
Nucleo di sua scelta.
Art. 25
Per ciascuna delle regioni indicate nell'art. 131 della
Costituzione della Repubblica Italiana e successive
modificazioni, viene istituito un Delegato Regionale. Ai
fini della più economica e funzionale organizzazione
periferica dell'U.N.U.C.I., il Presidente Nazionale, sentito
il Consiglio Nazionale, può costituire circoscrizioni
U.N.U.C.I. comprendenti più regioni limitrofe. Il Delegato
Regionale è uno dei Presidenti di Sezione della Circoscrizione
Regionale U.N.U.C.I.; alla sua elezione concorrono tutti i
Presidenti delle Sezioni della Circoscrizione stessa. Egli
rappresenta, nel Consiglio Nazionale, la Circoscrizione
U.N.U.C.I. che lo ha eletto ed è il rappresentante del
Presidente Nazionale nella Circoscrizione stessa. La sede
dei Delegato Regionale coincide con la sede della Sezione di
cui è il Presidente. Il Delegato Regionale: -
indirizza e coordina, in conformità alle direttive impartite
dal Presi- dente Nazionale, l'attività culturale,
addestrativa, sportiva e amministrativa delle Sezioni della
propria circoscrizione, favorendone i reciproci legami; -
organizza manifestazioni comuni fra le sezioni della
Circoscrizione e, d'accordo con i competenti Delegati
Regionali, anche fra più Circoscrizioni; - riceve e
riepiloga le istanze delle Sezioni relativamente a quanto
previsto dall'art. 2 del presente Statuto e le trasmette alla
Presidenza Nazionale, corredandole di parere.
Art. 26
Gli organi periferici non possono pubblicare periodici o
numeri unici senza autorizzazione della Presidenza Nazionale.
Disposizioni comuni agli organi
centrali e periferici
Art. 27
Per la partecipazione di organi U.N.U.C.I. a pubbliche
manifestazioni si osservano le disposizioni emanate dal
Comandi di Presidio Militare.
Art. 28
Tutte le cariche sono gratuite. Al
Presidente Nazionale, ai Vice Presidenti Nazionali, ai
componenti il Comitato Centrale di Amministrazione, ai Sindaci
e ai Presidenti di Sezione, per gli oneri economici connessi
con lo svolgimento della propria attività, può essere
attribuito un rimborso spese, non costituisce emolumento,
nella misura stabilita dal Presidente Nazionale, sentito il
Comitato Centrale di Amministrazione. Analogo rimborso
spese può essere corrisposto ai componenti di eventuali
commissioni nominate dal Presidente Nazionale, che ne
stabilisce l'entità, sentito i,1 Comitato Centrale di
Amministrazione. Il rimborso spese di cui al comma
precedente non è cumulabile con quello previsto dal 2" comma
del presente articolo.
Art. 29
Per l'assolvimento dei loro compiti, gli organi centrali e
periferici dell'U.N.U.C.I. possono avvalersi dell'opera di
coadiutori - ufficiali iscritti e sottufficiali in congedo -
che offrono spontaneamente la loro collaborazione. Ai
coadiutori può essere concesso un rimborso spese, non
costituente emolumento, stabilito dal Presidente Nazionale,
sentito il Comitato Centrale di Amministrazione. Alla
nomina dei coadiutori delle Sezioni U.N.U.C.I. provvedono i
Presidenti delle Sezioni, segnalandone i nominativi alla
Presidenza Nazionale e al Delegato Ragionale. Il numero
dei coadiutori per ciascuna sezione viene stabilito,
all'inizio di ogni anno, dalla Presidenza Nazionale in base al
numero degli iscritti alla Sezione stessa alla data del 31
dicembre dell'anno prece- dente.
Disposizioni amministrative e
contabili
Art. 30
L'anno finanziario dell’U.N.U.C.I. ha inizio il 1 e
termina il 31 dicembre.
Art. 31
Il bilancio di previsione e il conto consuntivo
economico-patrimoniale e finanziario, predisposti dal Comitato
Centrale di Amministrazione, giusta le norme di legge in
vigore, debbono essere sottoposti all'approvazione de1
Consiglio Nazionale, rispettivamente entro il 31 ottobre di
ogni anno ed entro il 30 aprile dell'anno successivo.
Entrambi i documenti, nonché gli atti di straordinaria
amministrazione e le delibere concernenti i rimborsi spese,
debbono essere tra- smessi, entro dieci giorni
dall'approvazione, al Ministero della Difesa, al Ministero del
Tesoro e alla Corte dei Conti, per i controlli di competenza,
secondo le leggi in vigore.
Art. 32
La Presidenza Nazionale assegna annualmente alla Sezione
le somme necessarie per l'attività propria e dei Nuclei ad
essa collegati. La Sezione è tenuta a dare il rendiconto
di gestione alla Presidenza Nazionale durante l'anno, con la
periodicità stabilita dal regolamento interno.
Art. 33
La gestione del rimborso spese di cui all'art. 29 per i
coadiutori degli organi periferici è affidata al Delegato
Regionale.
Art. 34
Le eventuali quote volontarie offerte dagli iscritti a
honorem. o dagli altri iscritti in aggiunta alla quota annuale
di convalidazione della tessera vengono versate dalle Sezioni
alla Presidenza Nazionale.
Art. 35
Il patrimonio dell'U.N.U.C.I.. è costituito dai proventi
di cui all'art. 4 del presente Statuto, dagli eventuali avanzi
di gestione che possono essere destinati ad incrementi del
patrimonio e dagli altri beni comunque acquisiti.
Art. 36
La quota annuale di convalidazione della tessera viene, di
massima, versata da ogni iscritto direttamente presso la sede
della Sezione di appartenenza o attraverso versamenti sui c/c
della Sezione stessa.
Organi costituiti
all'esterno
Art. 37
Previo intese della Presidenza Nazionale con le competenti
Autorità, possono essere costituite all'estero Sezioni
U.N.U.C.I. fra gli ufficiali in congedo ivi residenti. Il
Presidente della Sezione U.N.U.C.I. è eletto dagli iscritti
alla Sezione. Le Sezioni all'estero hanno amministrazione
autonoma e debbono essere autosufficienti: a tale scopo
compilano un proprio bilancio. La quota di convalidazione
annuale della tessera U.N.U.C.I. è stabilita da ciascun
Presidente di Sezione in base al valore della moneta e alle
condizioni locali. La tessera U.N.U.C.I., valida solo per
i1 territorio italiano, è rilasciata dalla Presidenza
Nazionale e deve essere convalidata dell'Autorità Consolare.
Adesione ad organizzazioni internazionali
Art. 38 L'U.N.U.C.I.
può aderire in condizioni di parità e previa decisione del
Ministero della Difesa, sentito il Ministero degli Affari
Esteri, ad organizzazioni internazionali fra gli ufficiali in
congedo, di cui faccia- no parte Enti similari appartenenti a
Stati con i quali intercorrono normali rapporti diplomatici.
Rivista "Unuci"
Art. 39
La Presidenza nazionale pubblica la rivista "Unuci", che
viene inviata gratuitamente a tutti gli iscritti. La
rivista può essere inviata altresì alle vedove e ai figli di
ufficiali già iscritti che ne facciano richiesta e che versino
una quota uguale a quella stabilita per l'iscritto a
pagamento. Il direttore della rivista è nominato dal
Presidente Nazionale, sentito l'Ufficio di Presidenza.
Disposizioni finali
Art. 40
Nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente
Statuto dovrà essere emanato il Regolamento interno di
attuazione, che sarà predisposto dall'Ufficio di Presidenza
Nazionale, approvato dal Consiglio Nazionale ed emanato dal
Presidente Nazionale dell'U.N.U.C.I..
Art. 41
Il presente Statuto sostituisce quello approvato con
decreto del Presidente della Repubblica in data 23 settembre
1949, n. 820.
VISTO
d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro della
Difesa |